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Calcolo del danno biologico permanente e temporaneo per le lesioni personali di
lieve entitā (fino 9 punti %), per i sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti, effettuato applicando i coefficienti previsti nella
tabella
ex articolo 5, co. 2°, legge n° 57/2001,
aggiornata al D.M. Sviluppo Economico del 24.06.2008
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